LA FINANZIARIA CONTRO LA SCUOLA PUBBLICA
Art.9
(Rinnovi contrattuali)
Vengono determinati in
base all'inflazione programmata, prevedono aumenti dell'1,7%, mentre
l'inflazione reale corre oltre il 2,8%. Uno 0,5% andrà per la contrattazione
integrativa. Tutto compreso si
arriverà a 120.000 lire di aumento mensile nel 2004. Per i dirigenti scolastici
vengono incrementate le risorse fino a 380 miliardi che dovrebbero tradursi in
aumenti di circa 36 milioni l'anno.
Art.11 (Riordino
degli organismi collegiali)
Entro 4 mesi
dall'approvazione della legge gli organi collegiali vengono o soppressi o
riformati con Decreto del ministero
Art.13 Articolo 13 (Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica)
Comma 1.Le dotazioni del
personale docente delle istituzioni scolastiche autonome o delle reti di scuole
sono costituite sulla base della consistenza numerica degli alunni iscritti, in
relazione alla dimensione oraria e alle caratteristiche dei curricoli
obbligatori, secondo parametri definiti
con decreto del Ministro dell'Istruzione ], dell'Università e della Ricerca, di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, finalizzati
all'ottimizzazione delle risorse.(La norma conferisce al Ministero il potere di riscrivere
i criteri di calcolo delle dotazioni organiche, facendo cessare il criterio
attualmente adottato che pone le cattedre in relazione al numero delle classi e
non degli alunni)
Comma 2. Le dotazioni di personale di cui al comma 1 sono definite,
per ciascuna regione, dal dirigente
preposto all'Ufficio scolastico regionale su proposta del dirigente
dell'istituzione scolastica, nel limite dell'organico complessivo determinato
con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. (Un altro passo verso la
regionalizzazione degli organici, la frantumazione del sistema scolastico, la
regionalizzazione dei contratti e dello stato giuridico degli insegnanti)
Comma 3. La prestazione oraria, a tempo pieno di
ciascun docente, non può essere inferiore a quella stabilita dal C.C.N.L.
sottoscritto in data 4 agosto 1995, fissata rispettivamente in 18 ore
settimanali per la scuola secondaria, in 22 ore per la scuola elementare e in
25 per la scuola materna. Le frazioni
inferiori alle 18 unità orarie sono attribuite al personale in servizio nelle
istituzioni scolastiche fino ad un massimo, di norma, di 24 ore settimanali (La norma dispone la cessazione
di tutte le cattedre con ore a disposizione e la cancellazione di tutte
(44.000) le cattedre orarie realizzate con l'accorpamento di spezzoni orari di
scuole diverse. Abroga l'articolo 2 della legge 1617/62, che prevedeva la
possibilità di ampliare il monte ore di cattedra fino a 24 ore solo in presenza
di graduatoria esaurita e previa accettazione da parte del docente. Fa cadere,
inoltre, anche il limite massimo di 24 ore, che viene considerato derogabile.)
Comma 4. L'insegnamento
di una lingua straniera nella scuola elementare viene di norma assicurato all'interno del piano di studi
obbligatorio e dell'organico d'istituto.(Vengono cancellati migliaia di posti di
insegnanti specialisti di lingua straniera).
Comma 5. Le istituzioni
scolastiche autonome provvedono con proprie risorse umane e finanziarie, ovvero
con opportune scelte organizzative alla
sostituzione del personale assente fino a 30 giorni .(Vengono abolite le supplenze
temporanee fino a 30 giorni, che verranno fatte dagli insegnanti in servizio
con straordinario coatto pagato con il Fondo d' Istituto).
Comma 6. In attuazione di quanto stabilito dal presente articolo sono disapplicate le disposizioni di legge
ed i regolamenti in contrasto con le norme ivi contenute.(In pratica vengono abrogate
tutte le norme che garantivano la qualità del servizio e le garanzie lavorative
degli insegnanti).
Comma 7. La Commissione
di cui all'articolo 4, della legge 10
dicembre 1997, n. 425 , è composta dagli insegnanti delle materie di esame
della classe del candidato. Il dirigente regionale competente nomina il
presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie
superiori, per ogni istituto scolastico, con il compito di organizzare e
coordinare le operazioni.(Le commissioni degli esami di stato saranno composte tutte da
docenti interni eccetto il presidente. Viene abolita ogni forma di verifica
esterna sulla preparazione degli studenti delle scuole private)
Comma 8. Sono abrogati il
comma 5 dell'art. 4 e l'art. 9 della legge 10 dicembre 1997, n.
425 e successive modificazioni.(Vengono cancellate le spese che servivano a finanziare
le commissioni esterne per gli esami di stato).
Art.20.
(Misure di efficienza delle pubbliche
amministrazioni)
1. Le
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché gli enti finanziati direttamente o
indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, anche in
deroga alle vigenti disposizioni a:
a) omissis………….
b) costituire, nel rispetto delle condizioni di
economicità di cui alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali
affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza;
c) attribuire a soggetti di diritto privato già
esistenti, attraverso procedure selettive, trasparenti e non discriminatorie,
lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b).(Vengono create le premesse per cancellare tutti i
posti ATA, per le pulizie e le funzioni amministrative, che verranno svolte da lavoratori
supersfruttatti delle pervasive cooperative o precari assunti con contratti
anomali).
Se
lasciamo passare questa legge finanziaria il governo ottiene i seguenti
risultati:
Taglio di almeno 50.000 posti di lavoro:
tutte le cattedre-orario nelle medie e superiori, tutti gli insegnanti
specialisti di lingua straniera nelle elementari
Eliminazione di decine di migliaia di posti
ATA e loro sostituzione con lavoratori supersfruttati e non garantiti assunti
dalle cooperative e/o con contratti anomali
Espulsione di decine di migliaia di
insegnati precari che svolgevano le supplenze temporanee
Taglio di almeno 5.000 miliardi l'anno dal
bilancio della scuola pubblica per devolverli alla scuola privata e alle spese
di guerra
Aumenti contrattuali molto al disotto
dell'inflazione reale
Straordinario coatto fino a 24 ore
settimanali ed oltre per tutti gli insegnanti
Cancellazione degli ultimi spazi di
democrazia e libertà di insegnamento garantiti dagli organi collegiali
Ulteriore degrado e inefficacia della
scuola pubblica
Acquisto delle promozioni da parte delle
famiglie con il pagamento delle rette alle scuole private
DICIAMO NO A QUESTA FINANZIARIA DI GUERRA CONTRO LA SCUOLA
31 OTTOBRE 2001
SCIOPERO GENERALE DELLA SCUOLA
MANIFESTAZIONE A ROMA Piazza della REPUBBLICA ORE 10
COBAS – Comitati di Base della Scuola