LA FINANZIARIA CONTRO LA SCUOLA PUBBLICA

 

Art.9 (Rinnovi contrattuali)

Vengono determinati in base all'inflazione programmata, prevedono aumenti dell'1,7%, mentre l'inflazione reale corre oltre il 2,8%. Uno 0,5% andrà per la contrattazione integrativa. Tutto compreso si arriverà a 120.000 lire di aumento mensile nel 2004. Per i dirigenti scolastici vengono incrementate le risorse fino a 380 miliardi che dovrebbero tradursi in aumenti di circa 36 milioni l'anno.

 

 Art.11 (Riordino degli organismi collegiali)

Entro 4 mesi dall'approvazione della legge gli organi collegiali vengono o soppressi o riformati con Decreto del ministero

Art.13 Articolo 13  (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)

Comma 1.Le dotazioni del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome o delle reti di scuole sono costituite sulla base della consistenza numerica degli alunni iscritti, in relazione alla dimensione oraria e alle caratteristiche dei curricoli obbligatori, secondo parametri definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione ], dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, finalizzati all'ottimizzazione delle risorse.(La norma conferisce al Ministero il potere di riscrivere i criteri di calcolo delle dotazioni organiche, facendo cessare il criterio attualmente adottato che pone le cattedre in relazione al numero delle classi e non degli alunni)

 Comma 2. Le dotazioni di personale di cui al comma 1 sono definite, per ciascuna regione, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale su proposta del dirigente dell'istituzione scolastica, nel limite dell'organico complessivo determinato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. (Un altro passo verso la regionalizzazione degli organici, la frantumazione del sistema scolastico, la regionalizzazione dei contratti e dello stato giuridico degli insegnanti)

Comma 3. La prestazione oraria, a tempo pieno di ciascun docente, non può essere inferiore a quella stabilita dal C.C.N.L. sottoscritto in data 4 agosto 1995, fissata rispettivamente in 18 ore settimanali per la scuola secondaria, in 22 ore per la scuola elementare e in 25 per la scuola materna. Le frazioni inferiori alle 18 unità orarie sono attribuite al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche fino ad un massimo, di norma, di 24 ore settimanali (La norma dispone la cessazione di tutte le cattedre con ore a disposizione e la cancellazione di tutte (44.000) le cattedre orarie realizzate con l'accorpamento di spezzoni orari di scuole diverse. Abroga l'articolo 2 della legge 1617/62, che prevedeva la possibilità di ampliare il monte ore di cattedra fino a 24 ore solo in presenza di graduatoria esaurita e previa accettazione da parte del docente. Fa cadere, inoltre, anche il limite massimo di 24 ore, che viene considerato derogabile.)

Comma 4. L'insegnamento di una lingua straniera nella scuola elementare viene di norma assicurato all'interno del piano di studi obbligatorio e dell'organico d'istituto.(Vengono cancellati migliaia di posti di insegnanti specialisti di lingua straniera).

Comma 5. Le istituzioni scolastiche autonome provvedono con proprie risorse umane e finanziarie, ovvero con opportune scelte organizzative alla sostituzione del personale assente fino a 30 giorni .(Vengono abolite le supplenze temporanee fino a 30 giorni, che verranno fatte dagli insegnanti in servizio con straordinario coatto pagato con il Fondo d' Istituto).

Comma 6. In attuazione di quanto stabilito dal presente articolo sono disapplicate le disposizioni di legge ed i regolamenti in contrasto con le norme ivi contenute.(In pratica vengono abrogate tutte le norme che garantivano la qualità del servizio e le garanzie lavorative degli insegnanti).

Comma 7. La Commissione di cui all'articolo 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 , è composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni istituto scolastico, con il compito di organizzare e coordinare le operazioni.(Le commissioni degli esami di stato saranno composte tutte da docenti interni eccetto il presidente. Viene abolita ogni forma di verifica esterna sulla preparazione degli studenti delle scuole private)

Comma 8. Sono abrogati il comma 5 dell'art. 4 e l'art. 9 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.(Vengono cancellate le spese che servivano a finanziare le commissioni esterne per gli esami di stato).

Art.20. (Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni)

1.     Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni a:

a) omissis………….

b) costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza;

c) attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti, attraverso procedure selettive, trasparenti e non discriminatorie, lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b).(Vengono create le premesse per cancellare tutti i posti ATA, per le pulizie e le funzioni amministrative,  che verranno svolte da lavoratori supersfruttatti delle pervasive cooperative o precari assunti con contratti anomali).

Se lasciamo passare questa legge finanziaria il governo ottiene i seguenti risultati:

*   Taglio di almeno 50.000 posti di lavoro: tutte le cattedre-orario nelle medie e superiori, tutti gli insegnanti specialisti di lingua straniera nelle elementari

*   Eliminazione di decine di migliaia di posti ATA e loro sostituzione con lavoratori supersfruttati e non garantiti assunti dalle cooperative e/o con contratti anomali

*   Espulsione di decine di migliaia di insegnati precari che svolgevano le supplenze temporanee

*   Taglio di almeno 5.000 miliardi l'anno dal bilancio della scuola pubblica per devolverli alla scuola privata e alle spese di guerra

*   Aumenti contrattuali molto al disotto dell'inflazione reale

*   Straordinario coatto fino a 24 ore settimanali ed oltre per tutti gli insegnanti

*   Cancellazione degli ultimi spazi di democrazia e libertà di insegnamento garantiti dagli organi collegiali

*   Ulteriore degrado e inefficacia della scuola pubblica

*   Acquisto delle promozioni da parte delle famiglie con il pagamento delle rette alle scuole private

 

DICIAMO NO A QUESTA FINANZIARIA DI GUERRA CONTRO LA SCUOLA

 

31 OTTOBRE 2001

SCIOPERO GENERALE DELLA SCUOLA

MANIFESTAZIONE A ROMA Piazza della REPUBBLICA ORE 10

 

COBAS – Comitati di Base della Scuola