Anno Scolastico
2007/08.
Obblighi
di lavoro: ciò che siamo effettivamente tenuti a fare.
Personale ATA:
Il
personale amministrativo, tecnico e ausiliario assolve le funzioni
amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza
connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di
collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente.
All’inizio dell’anno scolastico il DSGA formula una proposta relativa alle
attività, il DS, dopo averne verificato la congruenza rispetto al POF, e averlo
contrattato con le RSU, la adotta. E’ compito del DSGA la sua puntuale
attuazione.
(ART.
47):
I
compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
a) dalle
attività o mansioni espressamente
previste dall’area di appartenenza, con 35/36 ore di lavoro settimanali,
suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane su sei giorni, e un
massimo di 9 ore (comprese le attività aggiuntive). Quando l’orario
giornaliero supera le sei ore deve essere concessa una pausa di almeno trenta
minuti su richiesta del dipendente, che diventa obbligatorio se l’orario
giornaliero supera le 7 ore e 12 minuti. L’orario può essere programmato su
cinque giorni settimanali: 7 ore e 12 minuti giornalieri, oppure con due rientri
di 3 ore ciascuno.
b)
eventuali Attività aggiuntive;
le
prestazioni aggiuntive del personale ATA, consistono in prestazioni di lavoro
oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni
lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di
lavoro determinate dal Pof, al maggior carico di lavoro derivante dalla
temporanea assenza del collega nello stesso orario, ecc. Pertanto sulla base del
Piano delle attività occorre indicare sempre nel contratto d’istituto,
secondo quali criteri esse vanno attribuite (disponibilità, rotazione, ecc.),
quali sono da svolgere entro le 35/36 ore settimanali e quali no, quali saranno
compensate forfettariamente quali ad ore. Le
prestazioni eccedenti, in quanto autorizzate, devono essere retribuite dal fondo
dell’istituzione scolastica. Solo se il dipendente lo richiede, possono essere
recuperate in ore e/o giorni di riposo compensativo. I recuperi, inoltre,
possono essere cumulati per le ferie e fruiti entro i tre mesi successivi
l’anno scolastico in cui sono stati maturati. Le prestazioni eccedenti devono
comunque essere retribuite se, per motivate esigenze di servizio o per
comprovato impedimento del dipendente, non è stato possibile recuperarle.
L’art. 47 Ccnl 2003 ha sostituito le funzioni aggiuntive con “incarichi
speciali”, il numero e la tipologia dei quali sono sempre individuati nel
Piano delle attività ed i relativi compensi sono contratti con le RSU.
c)
eventuali incarichi specifici:
le
risorse precedentemente destinate alle funzioni aggiuntive sono ora utilizzate
per compensare “incarichi specifici di responsabilità ulteriori” e
“compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la
realizzazione del piano dell’offerta formativa”.
Per
i collaboratori scolastici sono previsti compiti legati all’assistenza alla
persona, all’assistenza all’handicap e al pronto soccorso. Il numero e la
tipologia di questi incarichi devono essere individuati nel Piano delle attività.
L’attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i
criteri ed i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto con le Rsu.
1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore , suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali.
2. In sede di contrattazione integrativa d’istituto saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:
-
l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura
all’utenza;
- ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;
-programmazione su base plurisettimanale dell’orario.
3. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
4. In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite con le modalità e nella misura definite in sede di contrattazione integrativa d’istituto.
RIPOSI COMPENSATIVI
(Art. 52 del CCNI 31.08.99)
1. Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
2.
In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si
opera la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di
ritardo fino a un’ora di lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora.
3.In
quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono
retribuite.
4. Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite,
presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in
luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di
corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le
esigenze organizzative dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di
riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi
estivi, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività
dell’istituzione scolastica.
5. Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite.
6.
L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro
riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da
recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti.
Orario degli
assistenti tecnici.
E’ di 24 ore settimanali di assistenza alle esercitazioni didattiche in compresenza del docente e 12 ore per la manutenzione, riparazione delle attrezzature, preparazione del materiale per le esercitazioni; durante i periodi di sospensione delle attività didattiche si occupano della manutenzione del materiale tecnico-scientifico dei laboratori, delle officine o degli uffici di competenza.
“L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o i crediti orari acquisiti”.
Assegnazione
e utilizzazione del personale.
L’art. 6 comma 2 lett. d) ed e) Ccnl 2003 stabilisce che sono materia di contrattazione integrativa di scuola le “modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa” e i “criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi”, pertanto l’assegnazione dei criteri definiti dal contratto d’istituto, che naturalmente terrà conto di disponibilità o esigenze personali.
“L’assegnazione del personale ATA alle sedi staccate, alle succursali ed ai plessi è regolata dal contratto di scuola. Nel caso in cui il contratto d’istituto non sia definito, il dirigente scolastico si atterrà ai seguenti criteri:
a) maggiore anzianità di servizio;
b) mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico;
c) disponibilità del personale a svolgere specifici incarichi previsti dal Ccnl”.
Criteri
per attribuire gli incarichi.
A)
Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola, la
risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale di tutto il
personale docente, educativo ed Ata, che si concretizza in attività
collegialmente condivise nelle scelte e negli incarichi che ne derivano.
Pertanto, i criteri per l’individuazione del personale cui attribuire
incarichi aggiuntivi sono:
-
la disponibilità del personale a svolgere le attività aggiuntive;
-
l’equa distribuzione delle attività aggiuntive per non gravare con
eccessivi incarichi sugli stessi soggetti;
-
la rotazione, per garantire alla scuola un sempre maggior numero di
professionalità capaci di assolvere ai compiti aggiuntivi.
B) Gli
incarichi per le attività da retribuire con il fondo dell’istituzione
scolastica sono attribuiti nel rispetto delle competenze del dirigente
scolastico e degli Organi Collegiali, sulla base del Piano annuale delle attività
del personale Ata adottato.
C) La
proposta di Piano delle attività formulata dal Dsga dovrà contenere anche la
quantificazione dell’impegno orario richiesto per ogni unità di personale, e
l’individuazione del personale disponibile a svolgere le attività aggiuntive.
D) Il
DS attribuisce ogni incarico con una lettera che indica:
-
Il tipo di attività e i limiti cronologici di tale impegno;
-
Il compenso orario o forfettario spettante;
-
Le incombenze derivanti e l’eventuale delega ed ambito di responsabilità
dipendenti dall’incarico attribuito;
-
Le modalità di certificazione degli impegni.
Le
lettere di incarico sono parte dell’informazione per le Rsu.
E) Degli
incarichi conferiti è data pubblicità mediante affissione del relativo ordine
di servizio all’albo dell’istituzione scolastica.
F) Il Ds contratta con le Rsu per incarichi, non già previsti, di cui sia sorta l’esigenza nel corso